martedì, Aprile 16, 2024
San Michele Salentino

Nuovi orari e disposizioni per attività e luoghi pubblici

Emergenza Covid-19. Disposizioni applicative sul territorio comunale complementari alle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministro e dal Presidente della Giunta della Regione Puglia

Con ordinanza n. 49/2020 di oggi  Giovedì 30 Aprile 2020, il sindaco Giovanni Allegrini, dispone quanto segue:

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, con esclusione del giorno 1° maggio, è consentita la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, fino alle ore 22,30 di ogni giorno;

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, le attività commerciali al dettaglio per la vendita di generi alimentari e di prima necessità come consentiti dal DPCM del 26/4/2020 potranno restare aperti fino alle ore 20,00 di ogni giorno feriale;



Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, l’accesso al Cimitero comunale è consentito solo a piedi (sono sospese le autorizzazioni per l’ingresso con autovetture) nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 con l’osservanza delle misure organizzative verificate dalla locale Protezione Civile per la regolamentazione dell’accesso ed il rispetto del distanziamento interpersonale (almeno 1 metro);

Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, l’accesso alla villa comunale è consentito solo da via De Amicis nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 con l’osservanza delle misure organizzative di seguito elencate, verificate dalla locale Protezione Civile:

  1. È vietato ogni forma di assembramento di persone;
  2. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  3. È vietato l’utilizzo delle attrezzature e dei giochi ivi presenti;

Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020,recepite le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute di cui in premessa e quelle di cui al il DPR 10/9/1990, N. 285 che obbliga al rapido incassamento del cadavere per il successivo trasporto funebre, a cassa sigillata, presso il cimitero, i cortei funebri sono vietati, mentre “le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto” (cfr. art. 1 –comma 1 lett. i) DPCM del 26/4/2020) potranno svolgersi nella chiesa del cimitero comunale.


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